Nella seduta straordinaria del consiglio comunale del 18/02/2004 si è approvata la variante al regolamento edilizio del nostro Comune. Tali variazioni si sono rese indispensabili in seguito alle nuove normative nazionali e regionali sopravvenute, mi riferisco in particolare al testo unico sull'edilizia (D.P.R. 380/2001) e alla L.R. 19/2001. Il regolamento contiene la disciplina delle modalità costruttive, con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi. La struttura del nuovo regolamento è pressappoco la stessa del vigente strumento ma sono state apportate delle modifiche che hanno cercato di migliorare nella sostanza alcuni aspetti specifici.
Riporto di seguito alcune delle modifiche apportate dal nuovo regolamento:
Piani interrati : tali piani possono avere la stessa superficie dei piani fuori terra e non più il solo 40% degli stessi (senza superare il limite di fabbricabilità fondiaria); possono essere utilizzati come autorimesse, depositi, lavanderia, locali per riunioni.
Coperture : è lasciata al gusto dei proprietari e alle scelte dei progettisti la facoltà di realizzare i tetti di qualsiasi forma, anche a due falde con i timpani in facciata, o al contrario con l'impluvio interno (tipo domus romana).Per ogni falda è possibile aprire più di un abbaino, finestre, luci o simili.Il totale delle superfici delle aperture non può superare il 10% della superficie lorda del sottotetto escluso i corpi in aggetto, così distribuiti 8% sulle falde e 7% sulla muratura perimetrale, ogni abbaino non potrà superare la superficie netta di luce di mq. 2,50.
Parcheggi pertinenziali : è possibile realizzare parcheggi, da destinare a pertinenze di unità immobiliari nel sottosuolo del lotto su cui insistono gli edifici, se conformi agli strumenti urbanistici vigenti, mediante semplice denuncia di inizio attività (L.R. 19/2001, art. 6).
Concessione edilizia : è sostituita, nel nuovo R.E., dal permesso di costruire in base al citato D.P.R. 380/2001, art. 10.
Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare i tre anni dall'inizio dei lavori.
Il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione.
Sono inoltre specificati nel nuovo regolamento tutti gli interventi possibili con la D.I .A. (Denuncia inizio attività). Non hanno subito modifiche gli indici urbanistici e le superfici minime dei lotti per i depositi attrezzi agricoli e per le residenze.
Per le norme non contemplate nel regolamento edilizio si farà riferimento alla normativa sovra-comunale.
Campagna, 28/02/2004